Detrazione al 110% novità al 20 luglio 2020

Pubblicato il decreto rilancio

Dalle 738 (!) pagine del decreto rilancio, ora convertito in legge, risultano importanti per la questione Superbonus gli articoli 119 che illustra e regolamenta gli interventi tecnici ammissibili e l’art.  121 che tratta della cessione del credito.

Ovviamente la parte più importante e significativa del provvedimento legislativo ha ancora bisogno di ulteriori chiarimenti.
Infatti il comma 7 dell’art. 121 recita testualmente:

  1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Rimane in vigore la parte “tecnica” con alcuni aggiustamenti come di seguito illustrato

Unità immobiliari escluse
A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Unità immobiliari ora ammesse alla detrazione
Le seconde case (al massimo due)

I costi degli interventi
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. (altro decreto da emanare !!!)

Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Tetti di spesa
Escludendo quanto attiene i condomini risulta anzitutto un tetto più basso del precedente decreto legge.
In dettaglio risulta quanto segue

 50.000,00 Euro per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

30.000,00 Euro per gli interventi impiantistici compreso le spese per lo smaltimento di quanto smantellato

Norme attuative
Saranno pubblicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge rilancio.
Il Disegno di Legge doveva essere trasformato entro il 18 luglio, quindi i decreti attuativi devono essere pubblicati entro il 18 agosto.

Conclusioni
Dobbiamo attendere per sapere se e come sarà possibile effettuare la cessione del credito.

 

PUNTO INTERROGATIVO

Detrazione al 110% novità al 20 luglio 2020ultima modifica: 2020-07-20T12:48:52+02:00da studioviviani