Superbonus 110%. Guida dell’Agenzia delle entrate al 24 luglio 2020

Di seguito un estratto del documento riferito esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico.Con la Guida dell’Agenzia delle entrate appena emanata i consulenti fiscali dovrebbero avere un valido strumento per chiarire gli aspetti procedurali.
La parte tecnica è, di fatto, oramai chiara.

 ADEMPIMENTI PROCEDURALI NUOVI ED ULTERIORI
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica ….da parte … dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche ….. che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

 LA MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

DATE DI RIFERIMENTO PER L’APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa)
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti

QUOTA ANNUALE DETRAIBILE
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, ne’ essere chiesta a rimborso.

REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.
Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i requisiti già applicati per l’Ecobonus ordinario, secondo le indicazioni dei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008.

ONERI PER I TECNICI
I tecnici abilitati, rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000,00 Euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

DECADENZA DAL BENEFICIO
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha deciso di pagarsi l’intervento (quindi di non cedere il credito).
Il beneficio invece non decade per il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede.
Per le sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 COME SERVIRE IL CLIENTE
Come sempre accade in occasione di …”campagne acquisti” da parte di ditte e fornitori (ce ne sono di tutti i tipi: seri e non)

IL GATTO E LA VOLPE

ritengo che il cliente vada tutelato con la seguente procedura.

  1. Primo colloquio per individuare le sue effettive necessità e possibilità acquisendo eventuale documentazione tecnica esistente
  2. Sopraluogo in cantiere
  3. Affidamento dell’incarico professionale

PROGETTO

4. Analisi energetica dello stato attuale dell’edificio
5. Simulazioni per individuare vari interventi di miglioramento energetico partendo da quelli trainanti ed aggiungendo, se del caso, quelli trainati, anche in riferimento alle necessità del cliente ed alle caratteristiche del cantiere
6. Verifica della necessità di permessi edilizi (non dimentichiamoci che l’esecuzione e/o trasformazione di impianti comporta sempre la redazione di progetti, i miglioramenti energetici richiedono la redazione di un’apposita relazione di calcolo -la famosa legge 10! – gli interventi edilizi spesso determinano adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con  nomina di un Coordinatore per la sicurezza ed adempimenti a seguire.)
7. Colloquio finale col cliente per la scelta degli interventi adatti al caso e prima stima dei costi

A questo punto il cliente avrà chiaro cosa può fare per la propria abitazione e potrà, a suo piacimento:

  • rivolgersi a ditte esecutrici affidandosi completamente a loro
    IDRAULICO 2
  • richiedere al tecnico consulente capitolato computo dei lavori per richiedere più preventivi sul mercato

Come dico da una vita: “ognuno deve fare la sua parte; un’unica entità non può contemperare perfettamente le esigenze di più figure”

La formula “Chiavi in mano” (faso tuto mi!) è accattivante, apparentemente comoda per l’utente finale, ma non sempre è la più corretta (almeno secondo il sottoscritto)

 

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Superbonus 110%. Guida dell’Agenzia delle entrate al 24 luglio 2020ultima modifica: 2020-07-25T12:15:45+02:00da studioviviani