Requisiti essenziali dell’edificio per accedere al superbonus

Per poter usufruire dell’ecobonus per riqualificazione energetica, l’edificio oggetto dell’intervento edilizio deve possedere due requisiti fondamentali:
1) essere esistente;
2) essere accatastato o in corso di accatastamento;
3) essere già dotato di un impianto di riscaldamento alla data di inizio dei lavori.

Queste condizioni essenziali sono richieste già dal 2007 in regime di Ecobonus ordinario, come ribadito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007.

Come dimostrare che l’edificio è esistente e non di nuova costruzione
La stessa Agenzia delle Entrate fornisce chiare indicazioni.

È sufficiente che l’immobile risulti accatastato o in corso di accatastamento al momento della richiesta di incentivo.

In alternativa, basterà esibire le ricevute che provino l’avvenuto pagamento di imposte sull’immobile, come l’IMU, laddove previste.

Un aspetto da chiarire (apparentemente dal punto di vista formale, ma di fatto sostanziale) è quello relativo alla perfetta regolarità urbanistica e catastale dell’immobile.

Di fatto, almeno ad oggi, i vari provvedimenti legislativi parlano di edificio/immobile esistente ed accatastato, senza specificare (forse perché dato per scontato?) se l’immobile deve essere privo di abusi.

Certo è che è una bella responsabilità confortare il cliente nell’intraprendere tutta la procedura del Superbonus e poi avere brutte sorprese al termine dei lavori.

Pergamena
E’ un aspetto che deve essere chiarito, anche se lavorare su un immobile conforme sotto tutti i punti di vista è sicuramente la cosa migliore.

A chiarire la questione può contribuire il contenuto dell’art. 49 del testo unico edilizia (DPR 380 del 2001) di seguito riportati in stralcio

…gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per sin-gola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione…

Cosa si intende per impianto di riscaldamento esistente?
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni esplicite.

Qui il link ad un mio post sull’argomento

Fino all’entrata in vigore del dal D.Lgs. 48 del 10.06.2020 valeva la definizione introdotta dalla legge n. 90/2013 (art. 2, comma 1, l-tricies), che aveva modificato quella precedentemente illustrata al punto 12 dell’allegato “A” del D.lgs 192/2005 e cioè

“impianto termico è un  impianto  tecnologico  destinato  alla climatizzazione estiva  ed  invernale  degli  ambienti  con  o  senza produzione di acqua calda per usi igienici e  sanitari  o  alla  sola produzione  centralizzata  di  acqua  calda  per  gli   stessi   usi, comprendente  eventuali  sistemi  di  produzione,   distribuzione   e utilizzazione del calore nonché’  gli  organi  di  regolazione  e  di controllo;  sono  compresi  negli  impianti  termici   gli   impianti individuali di riscaldamento, mentre non  sono  considerati  impianti termici apparecchi quali: stufe,  caminetti,  radiatori  individuali, scaldacqua unifamiliari; tali  apparecchi  sono  tuttavia  assimilati agli impianti termici quando la  somma  delle  potenze  nominali  del focolare  degli  apparecchi  al   servizio   della   singola   unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.”

A complicare le cose la nuova definizione di impianto termico stabilita dal D.Lgs. 48 del 10.06.2020 di seguito riportata

“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Come si vede sono sparite le esclusioni elencate nella precedente definizione.

Unica definizione che può in qualche modo aiutare è l’aggettivo “fisso”

Adesso come comportarci in presenza di vecchie abitazioni prive di impianto di riscaldamento comunemente intesi (caldaia + tubazioni + radiatori) ma dotate di una vecchia stufa a legna, carbone, kerosene, ecc.?

Stufa a legna

A parer mio rimangono i margini per escludere ancora dalla definizione di impianto termico stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

È comunque auspicabile in chiarimento dagli organi competenti.

Lente di ingrandimento

Nel frattempo consiglio di muoversi con i piedi di piombo, perché il rischio di inoltrare una pratica (e quindi sostenere una spesa) in seguito annullata, con possibili sanzioni e richiesta di restituzione dell’importo richiesto non è cosa simpatica.

Prima di iniziare lavori di smantellamento che potrebbero eliminare ogni traccia dell’impianto preesistente, è opportuno raccogliere una adeguata documentazione fotografica dei dispositivi che compongono l’impianto.

Macchina fotografica

Requisiti essenziali dell’edificio per accedere al superbonusultima modifica: 2020-08-19T15:43:34+02:00da studioviviani