Superbonus: il caminetto a legna è un impianto termico !

Assodato che per accedere al Superbonus uno dei requisiti fondamentali è la presenza di un impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile, uno dei dilemmi che hanno turbato il sonno di molti era la definizione di impianto termico e se, in particolare, un caminetto a legna potesse essere definito “impianto termico”

Che cosa si intende, però, per impianto di riscaldamento?

Fino al 10 giugno 2020, per la definizione di impianto termico ci si rifaceva alla definizione contenuta al punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005 che così recita:

“…impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”

Il D.Lgs. 48 del 10.06.2020, ha però modificato la definizione del D.Lgs. 192/05 come segue:

«impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

La cosa ha provocato sconcerto fra gli addetti ai lavori perché, tecnicamente, appare una definizione un po’ ”forzata” in quanto, di fatto, permette di definire impianto termico anche un comune caminetto a legna, in quanto:

  • non c’è più un limite minimo di potenza
  • non c’è più la lista degli apparecchi esclusi
  • è considerato impianto anche un sistema privo di sistema di distribuzione, emissione e regolazione.

Ma tant’è.

La questione si è trascinata per un po’ di tempo, ma l’ENEA, con FAQ n. 4

ha definitivamente chiarito la questione confermando la validità della nuova definizione.

Questo apre le porte del Superbonus a tante vecchie abitazioni che, con la precedente definizione di impianto termico non avrebbero potuto accedere a questa vantaggiosa forma di detrazione fiscale.

CAMINETTO A LEGNA

Rimane, per i tecnici, la difficoltà di redigere un APE iniziale con un caminetto a legna il quale, (scherzi della normativa) risulta essere un generatore virtuoso perché la biomassa in generale (legna, pellet, ecc.) è considerata fonte fossile solo al 30% e rinnovabile per il restante 70%.

 

PUNTO INTERROGATIVO

Quindi la vecchia decrepita casa col caminetto potrebbe, in alcuni casi, non essere nella famosa classe G ma, magari in classe F, complicando un po’ il miglioramento di due classi.

Ma questi sono problemi tecnici.

 

PUNTO ESCLAMATIVO

 

 

Superbonus: il caminetto a legna è un impianto termico !ultima modifica: 2020-10-14T09:30:10+02:00da studioviviani