Tecnica in spiccioli

Ecobonus al 110%. Opportunità per tutti

La novità
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa potranno beneficiare del cosiddetto ecobonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

I tempi per ottenere i rimborsi dell’Ecobonus al 110% si riducono da 10 a 5 anni.

Da oggi a luglio c’è tempo per avere ulteriori chiarimenti dal governo, ma iniziamo ad ad affrontare l’argomento lasciando per il momento da parte gli interventi su condomini e quanto inerente al sismabonus ed analizzando solo gli interventi di efficientamento energetico per le prime case.

La filosofia dell’iniziativa
Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica tali da migliorare di almeno due classi la prestazione energetica dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il tutto dovrà essere dimostrato in maniera documentata ed inconfutabile.

Si abbandona quindi l’idea del singolo intervento puntuale (la sostituzione di qualche finestra, la coibentazione di un soffitto, la sostituzione della vecchia caldaia con un modello a condensazione) a favore di un’effettiva riqualificazione energetica dell’edificio progettata e seguita da un tecnico competente, preparato in risparmio energetico e con un adeguato bagaglio tecnico-culturale sulla materia.

Inizio della polemica

È pur vero che in Italia sul fronte “preparazione” dovremmo essere ben forniti: se oggi nasce l’esigenza del risparmio energetico domani il mercato è pieno di esperti in materia con l’apposito attestato conseguito on-line o “acquistato” in qualche corso a pagamento di “tot” ore ufficiali.
“Come: pago per il corso e vuoi che non mi rilascino l’attestato?”

Peccato che tanti di questi esperti patentati confondano il kW col kWh è strabuzzino gli occhi quando gli dici che il kWh non è un’unità di misura ad esclusivo uso dell’ENEL.

In periodo di COVID-19 appena si è inteso parlare di igienizzazione, ozono, raggi U.V.  sono spuntate come funghi le aziende “specializzate” in igienizzazione, sanificazione e .. quello che vuole il cliente; basta che paghi.

Peccato che qualche giorno fa una di queste ditte dopo aver effettuato “un’intervento di sanificazione” si è rivolta a me per sapere quali norme doveva (o meglio avrebbe dovuto) seguire, perché il cliente non si contentava della fattura ma voleva una dichiarazione di corretta esecuzione del lavoro!

Ma guarda un po’: ti faccio il lavoro e lo vuoi anche certificato; ma dove credi di essere: in Svizzera?

Fine della nota polemica.

Gli interventi incentivabili
In linea di massima sono gli stessi dell’Ecobonus esistente, ma intesi come intervento più articolato ed organico; vediamo come.

Diminuzione delle dispersioni attraverso le strutture mediante realizzazione di cappotto termico

per la coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017)

 Miglioramento delle prestazioni dell’impianto ottenuta con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
Non si tratta solo di sostituire il generatore, ma verificare ed adeguare anche il sistema di distribuzione

di regolazione

di emissione

Sono inclusi gli impianti ibridi (caldaia + pompa di calore)
o geotermici
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
e relativi sistemi di accumulo fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

In caso di interventi di:
– ristrutturazione edilizia
– nuova costruzione
– ristrutturazione urbanistica

il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW. di potenza nominale aggiuntivo ai limiti di legge.

Similmente, il 110% è riconosciuto anche alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Nell’intervento complessivo di efficientamento energetico è compresa anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Altri interventi
Tutti gli altri interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus ordinario (ad esempio gli infissi, le schermature solari, il solare termico, ecc.) potranno godere della nuova aliquota del 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, solo a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli sopra elencati.

In caso contrario continuano ad usufruire delle usuali detrazioni già in essere.

Procedure operative
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico

L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del decreto.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato.

Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.

La figura del tecnico competente
Senza ricorrere ai paroloni (energy-manager) è indubbio che il tecnico incaricato dovrà:

Se a quanto sopra si aggiungono le esigenze dell’impresa incaricata dei lavori io, come spesso mi succede, diffido delle soluzioni “chiavi in mano” offerte da imprese che pensano a tutto … “nell’esclusivo interesse del cliente finale”.

Modalità di fruizione dell’agevolazione
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura pari alla detrazione ed anticipato dal fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta.
In caso di eventuali violazioni – in presenza di concorso nella violazione – il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.

Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi che può essere rilasciato:

Punti oscuri

Le banche e gli altri intermediari finanziari saranno disponibili?

In particolare, le banche saranno obbligate ad accettare il credito?

Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese?  Si tratta comunque di relazioni tra privati, e non è detto che le imprese (o le banche) accettino il credito.

Attendiamo gli eventi

 

 

 

Ecobonus al 110%. Opportunità per tuttiultima modifica: 2020-05-16T19:01:10+02:00da