Ultime disposizioni della Regione per cantieri edili

La delibera n. 595 del 11.5.2020 ha emanato disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.

Sostanzialmente richiama documenti già emessi.

Ovviamente la gestione del cantiere edile è, in prima battuta, affidata al Coordinatore per la Sicurezza con il quale le imprese si devono relazionare, attuando quanto da lui richiesto anche in tema di indicazioni per le imprese subappaltatrici, pulizia e sanificazione.

Sottolineo che nella delibera è chiaramente riportato

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere”;

In merito invece ai piccoli cantieri privati, per i quali non vige l’obbligo di redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non coordinati e non individuati dall’impresa esecutrice, è fatto obbligo nominare un responsabile dei lavori, che preferibilmente abbia formazione adeguata al ruolo di CSE (Coordinatore della Sicurezza), al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni, in rappresentanza del committente.

In questo casi quindi è bene che l’impresa edile si tuteli facendo presente al committente e/o al direttore dei lavori la necessità di questo adempimento, al fine di evitarsi responsabilità che non le competono.

Nulla cambia in tema di precauzioni igieniche:

  • frequente pulizia delle mani anche se si indossano guanti monouso
  • disponibilità di acqua e sapone e/o e soluzioni idroalcoliche (gel) ubicate in punti quali l’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

Si ricorda:

  • La sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali, refettorio).
  • La sanificazione delle superfici toccate più di frequente (porte, maniglie, tavoli, servizi igienici parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse quali la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, della scaletta e botola dei ponteggi, pulsantiere in genere, quadri comando, volante, postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature quali sollevatori telescopici, escavatori, ascensori/montacarichi, e mezzi di trasporto.
  • La sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;

In merito alla distanza di sicurezza è prescritta la distanza di almeno un metro fra gli operatori.
Sotto tale distanza è obbligatorio indossare mascherine ed eventualmente rivedere l’organizzazione del lavoro con Coordinatore per la Sicurezza.

È comunque consigliata la distanza di almeno 1,8 metri

In merito alle mascherine, fatte salve le disposizioni del Coordinatore per la sicurezza che può decidere in maniera diversa e più stringente, la delibera in esame cita testualmente

per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio

Il testo prosegue poi come segue

si consiglia l’utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 fino ad esaurimento scorte in azienda.

Si richiama inoltre la necessità di fare utilizzare alla medesima squadra di operai, impegnati nella stessa lavorazione durante una fase di lavoro, la stessa tipologia di mascherina per evitare rischi di ulteriori

Quindi in linea generale le mascherine chirurgiche continuano ad essere valide

Ovviamente le FFP2 ed FFP3 hanno prestazioni superiori e probabilmente per i cantiere edili sono anche più resistenti.

 

 

Ultime disposizioni della Regione per cantieri ediliultima modifica: 2020-05-14T09:17:46+02:00da studioviviani