Di seguito un sunto dell’ultimo D.P.C.M. emesso ieri 26 aprile
(Art. 10)
Quanto illustrato nel D.P.C.M si applica dal 4 maggio in sostituzione del DPCM del 10.04.2020 e vale fino al 17.05.2020.
(Art. 2 comma 1)
È autorizzata la ripresa delle attività elencate nell’allegato 3 che riporta il codice ATECO delle attività autorizzate. Fra queste l’attività n. 41 – Costruzione degli edifici
(Art. 2 comma 6)
Per i cantieri edili rimane valido il protocollo congiunto del 14.03.2020 riportato come allegato 7.
In caso di inadempienze accertate dagli organi di controllo scatta la sospensione del cantiere fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
(Art. 2 comma 9)
Per le attività autorizzate a ripartire il 4 maggio è consentito riprendere dal 27 aprile a preparare il cantiere
Art. 3 comma 1, lettera b
Le persone anziane (oltre 65 anni) e/o con problemi di salute devono evitare di uscire di casa
(Art. 3.1 lettera G)
E’ richiamato l’allegato 4 che illustra misure di prevenzione generali.
Art. 3 comma 3
Obbligo di mascherina in locali confinati aperti al pubblico.
Ammesse monouso, lavabili ed anche autoprodotte in materiale multiuso, che garantiscano comfort respirabilità, forma ed aderenza per coprire mento e naso.
Sconsiglio vivamente mascherine artigianali nei luoghi di lavoro.
Ai dipendenti devono essere forniti Dispositivi di Protezione “ufficiali” rispettosi delle norme di legge.
Quindi consegnare solo mascherine chirurgiche o di tipo FFP2 – FFP3 curandone il corretto impiego
Art. 3 comma 4
Rimane l’obbligo del distanziamento fisico e dell’igiene costante ed accurata delle mani
Riamane inoltre valido quanto illustrato qui